Art. 2.
(Competenze).

      1. La Commissione è struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'espletamento delle attività volte a valorizzare il ruolo della famiglia.
      2. La Commissione assiste il Presidente del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare normative e progetti, nazionali e locali, ispirate alle finalità di cui al comma 1.
      3. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine di assicurare un reale sostegno allo sviluppo e alla tutela della famiglia.
      4. La Commissione è struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle relazioni con gli altri Paesi per quanto riguarda le tematiche familiari.
      5. La Commissione ha funzioni di studio, di impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni dello Stato al fine di assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.
      6. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della famiglia:

          a) formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di tutelare l'istituzione della famiglia;

 

Pag. 5

          b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative che riguardano la famiglia, adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

          c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche, anche in collaborazione con enti e con istituzioni culturali e di ricerca e con valutazione delle esperienze maturate all'estero e, in particolare, nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, sull'istituzione della famiglia e verifica l'adeguatezza e la congruità della legislazione nazionale vigente nonché le misure attuate per fronteggiare le emergenze legate a situazioni di disagio familiare;

          d) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali iniziative da assumere nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso, per disciplinare la materia attinente al diritto della famiglia;

          e) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali incongruenze normative registrate con riferimento alla tutela dell'istituzione familiare segnalando le iniziative ritenute opportune;

          f) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire l'occupazione femminile e la lotta alla denatalità, nonché a contrastare il disagio giovanile nella scuola e nella società e per la tutela dei minori;

          g) promuove intese con regioni, enti locali e istituzioni scolastiche al fine di assicurare la permanenza nell'ambito familiare dei malati, degli anziani e dei diversamente abili, ai fini del miglioramento della loro qualità della vita;

          h) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le iniziative ritenute necessarie per conformare l'organizzazione della pubblica amministrazione alla famiglia e in generale per sostenere quanto previsto, per la famiglia, dai princìpi costituzionali;

 

Pag. 6

          i) ove sia richiesta una rappresentanza della Commissione, indica al Presidente del Consiglio dei ministri, per la designazione, i nominativi per la partecipazione a organismi internazionali, nazionali e locali riguardanti la famiglia.